Articolo 4 – Dichiarazione universale dei diritti umani
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
“Tratta” corrisponde a vendita o commercio
“Per schiavitù” s’intende quando un uomo non è libero e la sua vita appartiene ad un altro uomo